Nonostante il vuoto normativo che ha portato ai sequestri di alcune sale lan dove si praticavano gli esports esiste un modo per poter operare in regola, ma anche questo è destinato a sparire.

C’è una domanda che in molti si pongono, in questi giorni, in seguito all’esplosione del cosiddetto “Langate”: c’è un modo per poter offrire postazioni di gioco che possano essere sfruttate a livello competitivo, o per semplice training, da parte dei gamers, professionisti e non, all’interno dei locali pubblici? E, più in dettaglio, perché in occasione della recente operazione condotta dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su vari locali della Penisola, tra Bergamo, Ferrara e Roma, alcuni sono risultati in regola e altri no? E’ dunque evidente che esiste almeno una modalità per poter offrire anche questi prodotti di gioco al pubblico: in effetti la risposta al quesito è che un modo esiste, già oggi, nonostante il “buco” normativo. Anche se, approfondendo la materia, si capisce che anche questa possibilità sta in realtà per scadere ed è destinata ad essere superata. A spiegarlo è il quotidiano GiocoNews.it che in un approfondimento di carattere normativo sul tema, in cui evidenzia tutti i profili relativi alle ragioni e modalità di sequestro avvenute nei locali, in riferimento alla normativa che disciplina tutte le attività di gioco, ovvero l’articolo 110 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza), dimostra che il modo per risultare conformi alla legge è quello di autorizzare il proprio locale – laddove possibile – come attività di “spettacolo viaggiante”. Una particolare licenza, rilasciata dal Comune di appartenenza e non dal regolatore del gioco (Adm), in virtù della quale si possono ottenere condizioni “speciali” rispetto a quelle concesse agli altri locali, come per esempio le sale giochi tradizionali, le quali sono invece autorizzate tramite licenza ex articolo 86 del Tulps.

Ciò deriva, più in dettaglio, dalla Legge del 18 marzo 1968, N. 337 secondo la quale “L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, in forma itinerante o stabile, necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi dell’ articolo 69 del Tulps, nonché di un permesso di spettacolo rilasciato dall’ Amministrazione comunale competente per territorio”. Tale legge prevede “Norme specifiche per i parchi permanenti di divertimento (tematici, acquatici, faunistici)” in virtù delle quali sono introdotte disposizioni che regolamentano l’ esercizio dell’ attività, gli obblighi dei comuni e uno schema per l’ adozione di un regolamento comunale ai sensi dell’ articolo 9 della legge 337/1968.

Si tratta quindi di una legge di settore, che riconosce tra l’altro la “funzione sociale” dell’attività di questo tipo, identificate dal legislatore, attraverso la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura (si badi bene: non il Ministero dell’Economia né tanto meno quello dello sviluppo economico, che normalmente entrano in ballo quando si tratta di apparecchi da gioco o concorsi a premio).

Rientrano in questa tipologia di attività i grandi parchi come Gardaland, Mirabilandia, etc. ma anche molte attività che si trovano all’interno dei centri commerciali: motivo per cui siamo abituati a vedere nelle gallerie di quasi tutti i centri commerciali italiani dei prodotti di gioco come gru, distributori o kiddie rides (“giostrine”) dedicati ai bambini.

Come ottenere la licenza di spettacolo viaggiante

Su istanza del richiedente – esercente, produttore o detentore a qualsiasi titolo – corredata da “libretto dell’attività” manuale di uso e manutenzione e fascicolo tecnico, l’Amministrazione comunale, avvalendosi della Commissione comunale, se costituita, o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo, verifica la congruità  della documentazione, effettua un sopralluogo per verificare l’attrazione nelle ordinarie condizioni d’uso, e rilascia un codice identificativo. Il codice verrà  riportato su una targhetta metallica ed applicato stabilmente all’attrazione per consentirne l’identificazione. La procedura di registrazione riguarda le attrazioni nuove, le quali devono attestare la conformità alle norme tecniche in vigore – per le attrazioni la norma EN13814 – ed usate.

La normativa italiana prevede che ogni attrazione disponga di documentazione tecnica e sia verificata annualmente da un tecnico abilitato. Da alcuni anni è entrato in vigore il DM 18 maggio 2007, recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, in GU n. 136 del 14/6/2007. Il decreto introduce la procedura di registrazione delle attrazioni ed assegnazione di un codice identificativo attraverso una procedura che coinvolge le amministrazioni comunali.

Ebbene, per tutti quegli esercizi che sono inquadrati attraverso questa disciplina, la cui autorizzazione viene dunque concessa dal Comune e non dall’Agenzia delle Dogane, è prevista un’eccezione di fatto rispetto all’applicazione delle norme a cui sono assogettati gli altri esercenti e i loro apparecchi da gioco. Motivo per cui (anche) una “sala lan” autorizzata come “spettacolo viaggiante”, risulta conforme di fronte a un controllo del regolatore.

 

Tutto cambia a partire da luglio 2022

Ma attenzione: anche questo “regime speciale”, però, è destinato a scomparire, a breve. Sì, perché, nella revisione normative di tutte le regole vigenti in materia di apparecchi da intrattenimento che ha previsto, come indicato in premessa, la ri-omologazione di tutti gli apparecchi presenti dai locali pubblici nonché il loro censimento, è anche previsto che a partire dal 1 luglio 2022 verrà assogettata a tutte le tipologie di locali, ivi compresi anche gli spettacolo viaggianti. Con tutte le altre implicazioni normative che verranno quindi estese anche a tale attività, le quali avranno però tempo per chiedere il rilascio dei nulla osta per l’esercizio dei loro giochi fino al 31 dicembre successivo.